I CONTRATTI DISCOGRAFICI

Il primo a stipulare un contratto d'edizione fu Giulio Ricordi, con il quale si prendeva il compito di amministrare il patrimonio di Giuseppe Verdi. Il tempo ha comunque cambiato le competenze delle case editrici musicali, che appena nate si occupavano delle partiture musicali, mentre oggi svolgono un importante ruolo nell'industria discografica.

Oggi l'editore musicale ha la delega per amministrare i diritti d'autore (per la riproduzione fonomeccanica e per la cessione a terzi delle opere per fini commerciali). Deve impegnarsi per sfruttare nel modo maggiormente vantaggioso le opere dell'artista. L'editoria musicale puo anche realizzare e vendere in tutto il mondo i supporti fonografici dell'artista sotto contratto.
L'artista da parte sua deve cedere una percentuale di quanto riscosso grazie ai diritti d'autore, in parti differenti da artista ad artista per ragioni di potere contrattuale.

Queste percentuali vengono stabilite all'atto della compilazione del mod.112, dove vengono riportate le quote spettanti all'autore/compositore e alla sua casa editrice, le quote che la SIAE incassa sulle Pubbliche Esecuzioni e sulla riproduzione fonomeccanica (i bollini SIAE). Di solito le percentuali sono 50% autore - 50% editore oppure 50-30-20 nel caso vi sia autore, compositore e editore per la riproduzione fonomeccanica, 8/24-8/24-8/24 per la pubblica esecuzione. L'artista concorda con l'editore pure la percentuale del prezzo di copertina della musica stampata e del ricavo netto nel caso di cessione del diritto stampa, vendita ed altra forma di utilizzazione.

Nel contratto d'edizione non si fa alcun riferimento ad anticipi per la produzione del materiale fonografico. Esso è un contratto che deve avere come punto d'arrivo il massimo sfruttamento dell'opera dell'artista a vantaggio sia dell'artista che dell'editore. Sarà l'editore a proporre il proprio artista alle case discografiche cercando di ottenere le migliori condizioni possibili compresi anticipi per la realizzazione del disco e le varie percentuali sulle vendite. Questa è la ragion per cui la quasi totalità degli artisti ha un contratto con una casa editrice, per la posibilità di "mettersi in contatto" con le case discografiche. Anche queste ultime, in caso l'artista non abbia un contratto d'edizione, cercheranno di farglielo stipulare con la casa editrice interna (ogni casa discografica ha una casa editrice interna).

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Scrivete ad Andrea segreteria@daccordo.it esponendo tutti i vostri quesiti e domande, sarà direttamente l’Associazione di Musicisti www.daccordo.it a rispondere.

Link utili per raccogliere altre informazioni:
ENPALS: bbs.ctonline.it/azienda/enpalspa
SIAE: www.siae.it
SOS (Sindacato Operatori dello Spettacolo): http://www.esseoesse.org
Associazione di Musicisti daccordo.it: www.daccordo.it

Prandini Andrea


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